Mondo di Mezzo, sentenza: “Nessuna mafiosità. Due gruppi impegnati in reati in due distinti settori”


17/10/2017 – “Il Tribunale non ha individuato, per i due gruppi criminali, alcuna mafiosità autonoma ‘derivata’ da altre, precedenti o concomitanti formazioni criminose”. E’ quanto affermato dai giudici della decima sezione penale di Roma nelle motivazioni della sentenza del processo “Mafia Capitale”. In sostanza, secondo i magistrati, nell’associazione guidata da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, mancherebbero gli elementi caratteristici delle mafie tradizionali.
“Il metodo mafioso – si legge nel documento – si sostanzia, perciò, nella sussistenza di tre requisiti specifici, tutti e tre necessari ed essenziali e cioè: la forza d’intimidazione, intesa come capacità dell’organizzazione di incutere paura in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione; l’assoggettamento, inteso come stato di sottomissione e succubanza psicologica delle potenziali vittime dell’intimidazione – individuate in base al territorio di influenza della consorteria criminale – assoggettamento derivante dalla convinzione dell’esposizione ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell’associazione; l’omertà, intesa come presenza – sul territorio dominato – di un rifiuto generalizzato e non occasionale di collaborare con la giustizia, rifiuto e paura che si manifestano comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti”. Ancora, lo stesso tribunale aggiunge: “In conclusione estendere ancora l’interpretazione della norma fino ad includervi anche il concetto di riserva di violenza per le mafie non derivate, condurrebbe il Tribunale ad una operazione di innovazione legislativa della fattispecie criminosa, innovazione che – per quanto auspicabile – si collocherebbe inevitabilmente fuori dell’ambito della giurisdizione”.   “L’istruttoria dibattimentale ha ampiamente confermato la prospettazione accusatoria circa l’aggregazione criminale di più soggetti per la commissione di un numero indeterminato di reati in due distinti settori: quello dell’usura e del recupero crediti mediante attività estorsive e quello relativo al conseguimento di appalti pubblici mediante corruzioni (anche realizzate utilizzando somme di denaro occultate da false fatturazioni) e turbative d’asta”. E’ quanto affermato dai giudici della decima sezione panale di Roma nelle motivazioni della sentenza del processo “Mafia Capitale”. “Ritiene dunque il Tribunale che i due mondi – quello del recupero crediti e quello degli appalti pubblici – siano nati separatamente e separati siano rimasti, quanto a condotte poste in essere e consapevolezza soggettiva dell’agire comune”.


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