Ladispoli, esecutiva l’ordinanza contro le frutterie “selvagge”


21/9/2016 – È esecutiva l’ordinanza firmata dal sindaco Crescenzo Paliotta sulle limitazioni per l’esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita su suolo pubblico, privato, privato ad uso pubblico e aperto al pubblico passaggio. Un giro di vite quello disposto dagli uffici comunali contro la vendita “selvaggia” che già da mesi l’amministrazione di Ladispoli aveva avviato prima con la chiusura entro le 21 delle attività commerciali e poi con l’ulteriore passo in avanti fatto con l’applicazione finalmente di un’ordinanza risalente al 2013 con la quale si imponeva ai banchi di mantenere una distanza minima di 5 metri dalla carreggiata. Una decisione presa a causa della sempre maggiore occupazione di spazio pubblico che in alcuni casi aveva finito con il rendere impercorribili le strade. «Più in particolare – spiega l’amministrazione di Ladispoli – nel documento si dispone che gli esercenti commerciali di generi alimentari ed in particolare i venditori di frutta e verdura, legumi ed erbaggi in generale, possono esporre i loro prodotti al di fuori dei locali di vendita, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito, per uno spazio di profondità non superiore a due metri dal muro del locale. Le merci al di fuori del locale, in ogni caso, – proseguono – dovranno essere protette con coperture trasparenti al fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle merci stesse». «Le disposizioni – si legge nell’ordinanza del sindaco Paliotta – non si applicano agli operatori di commercio su aree pubbliche riservate a “mercati rionali” e agli operatori posti su strade a fondo cieco, fatto salvo il rispetto delle condizioni dettate dall’art. 5 dell’Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002». «In caso di inottemperanza all’ordinanza  – concludono dal Comune – ai trasgressori verrà applicata una sanzione di 300 euro e in caso di recidività la chiusura dell’esercizio da tre a cinque giorni e la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente».


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