Fasciani, organizzati si, ma non mafiosi. Parola di Corte d’Appello


14/9/2016 – “All’esito del dibattimento di primo grado, ritiene la Corte che non risulti provata la ‘pervasività’ dell’associazione nel tessuto sociale dell’area di Ostia, così come non risulti sufficientemente provato il diffuso clima di intimidazione – ed i conseguenti stato di assoggettamento e condizione di omertà – propri del metodo mafioso”. E’ quanto riportato nelle oltre 120 pagine con le quali i giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Roma hanno assolto, lo scorso 13 giugno, tutti i componenti della Famiglia Fasciani dall’accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso, limitandosi a condannare gli imputati per associazione a delinquere semplice e per i reati che vanno, a seconda delle posizioni, dall’usura all’estorsione al controllo illecito di attività economiche. Gli stessi magistrati, che nell’occasione hanno condannato complessivamente 10 dei 18 imputati, hanno fatto cadere anche l’aggravante del metodo mafioso stabilita dall’articolo 7.
“La Corte – si legge ancora nel documento – non ritiene provato il carattere mafioso dell’associazione”. Nel motivare la decisione, inoltre, i giudici scrivono: “Il materiale probatorio raccolto depone per singoli atti intimidatori, posti in essere nei confronti dei singoli soggetti, mentre difetta la prova della pervasività del potere coercitivo del gruppo Fasciani”, mentre “l’atteggiamento tenuto dai testi escussi nel corso del dibattimento di primo grado non può essere ricondotto in modo univoco a strategie intimidatorie o, comunque, ad uno stato di diffusa soggezione”. In merito alle dichiarazioni a carico dei Fasciani rese dal collaboratore di giustizia Sebastiano Cassia, la Corte sottolinea come “non possano ritenersi riscontrate nel procedimento”.
Per quanto riguarda le posizioni di Vito e Vincenzo Triassi, che secondo l’accusa capeggiavano un altro gruppo criminale con i quali i Fasciani avevano raggiunto sul territorio lidense una sorta di “pacifica convivenza”, i giudici scrivono: “Va condivisa la valutazione formulata dal primo Giudice relativamente alla insufficienza degli elementi raccolti sulle attività criminali svolte dai Triassi”. Già in primo grado, nel medesimo procedimento, i Triassi erano stati assolti da tutte le accuse. Ancora in merito a Vito e Vincenzo Triassi, si legge nelle motivazioni: “Le dichiarazioni di Spatuzza (altro collaboratore di giustizia ndr) sono in proposito assolutamente generiche, e si potrebbe attagliare a qualunque trafficante di sostanze stupefacenti; il collaboratore non è stato in grado di indicare per conoscenza diretta alcuno specifico episodio di importazione di droga, ovvero altre condotte penalmente rilevanti attribuibili ai Triassi. Né l’oggetto del presunto programma criminoso emerge da altri elementi probatori: nelle conversazioni intercettate non contenuto alcuno specifico riferimento a possibili attività criminali, se non in senso negativo, affermando gli imputati di non svolgere alcuna attività delittuosa; l’ipotesi accusatoria è dunque rimasta priva di riscontro relativamente all’adozione del metodo mafioso nei confronti della collettività locale; tanto più ove si consideri che le dichiarazioni rese dalla Spatuzza si fermano all’anno 1997, anno del suo arresto, cui è seguito l’inizio della sua collaborazione”.


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