Proposta di Mozione da presentare in occasione del Consiglio Straordinario.


PREMESSO CHE
con deliberazione n.18 del 2011, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII (oggi X) con il quale (art.13) Roma Capitale ha delegato al Municipio, tra le diverse competenze amministrative, quella in materia di Litorale;
E OSSERVATO CHE
tale provvedimento ha privato il Mare di Roma della centralità che gli spetta, eliminandolo, in ultima analisi, dalla lista dei settori strategici su cui puntare per uno sviluppo culturale, sociale ed economico dell’ intera città di Roma, la gestione locale delle concessioni balneari ha comportato l’ulteriore rafforzamento del potere contrattuale dei concessionari nei confronti di un’Amministrazione, quella Municipale, indubbiamente più debole e meno esposta all’attenzione dell’opinione pubblica rispetto a quella Capitolina, la categoria dei concessionari degli stabilimenti, nel suo complesso, gestendo da diversi decenni, senza alcun ricambio, la principale risorsa economica del territorio, gode di una posizione sociale di rilievo che le conferisce una notevole capacità di influenzare i processi politici, elettorali, economici, culturali, sociali, nonché consentendole di assumere una posizione di rilievo nel mercato del lavoro.
CONSIDERATO CHE
l’art. 1 comma 251 della Legge 296/2006, alla lettera e) stabilisce l’”obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione ”l’art.5.1, seconda alinea, dell’Ordinanza della Sindaca n. 191/2017, obbliga i titolari di concessione a “consentire il libero e gratuito accesso e transito, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, per il raggiungimento della battigia antistante l’area di propria pertinenza”, l’art. 13, comma 4, del Regolamento Regionale n.19/2016 obbliga i Comuni a regolamentare il libero accesso e transito agli arenili anche al di fuori della stagione balneare, l’art. 33 della Legge Regionale n.53/98 stabilisce che “Per le spiagge, oggetto di ripascimento o comunque sedi di opere di protezione, le concessioni d’uso per l’utilizzazione turistica e ricreativa, sono subordinate alla stipula, con i comuni interessati, di apposite convenzioni che assicurino, con oneri a carico dei concessionari, la manutenzione ed il controllo delle opere, in virtù dell’art.4.2, terzo capoverso, del Disciplinare Tecnico del Piano di Utilizzazione degli Arenili (di seguito PUA), approvato con deliberazione n.36/2005 (da intendersi, come si evince dalle ordinanze della VI Sezione del Consiglio di Stato pronunciate sugli appelli cautelari n.3932 e 3934 del 2015, tuttora vigente nelle more dell’approvazione del nuovo PUA), “Non è consentito alcun tipo di recinzione continua verso il fronte mare, anche se temporanea tranne le protezioni dagli eventi meteo-marini durante il periodo invernale se però concordate con l’Amministrazione”, tuttavia, i varchi a mare previsti dalle D.D. 654, 655 dell’8/04/2015 e altre, in attuazione dell’art. 13 I co. del Regolamento Regionale n.19/2016, nonché dell’art.2 comma 2.2.3) del PUA attualmente vigente, risultano ad oggi di fatto non accessibili, la sezione VI del Consiglio di Stato, con le ordinanze pronunciate sugli appelli cautelari n.3932 e n.3934 del 2015, ha confermato quanto già espresso dal TAR LAZIO nei confronti delle istanze promosse dalle società titolari delle concessioni rispettivamente degli stabilimenti “Shilling” e “Marechiaro”, che avevano richiesto l’annullamento dei provvedimenti amministrativi di cui sopra, per cui viene riconosciuto implicitamente la rispondenza delle stesse all’interesse pubblico della fruizione collettiva del demanio marittimo , il dispositivo delle D.D. in questione è da ritenersi pienamente efficace in assenza di una sentenza di merito che ne sancisca l’annullabilità, con Deliberazione n.19 del 19 ottobre 2017 la Commissione Straordinaria del Municipio X, nell’esercizio dei poteri del Consiglio Municipale, ha formulato gli Indirizzi finalizzati alla Riqualificazione del Litorale di Roma per l’adozione del PUA di Roma Capitale, il contenuto degli Indirizzi metodologici in questione è delineato da diversi documenti allegati, tra cui la Proposta di Regolamento per il Piano di Utilizzazione degli Arenili – PUA, l’elaborato prescrittivo del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale denominato “Rete Ecologica” individua gli arenili come “Verde della città consolidata”, sebbene l’art.79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano medesimo, che disciplina il “verde pubblico”, non fa cenno alle spiagge, lo Strumento Urbanistico per gli Arenili predisposto dal Municipio nel 2014, applicando l’indice di edificabilità del 5% previsto dal menzionato art.79, ha misurato una capacità insediativa sul Litorale pari a 82.501,50mq, una stima sull’edificato esistente pari (in media) a 64.971,23mq, indicando di conseguenza 17.530,27mq come residuo edificabile, non esistono, per quanto possa esserne a conoscenza questa Istituzione, altri calcoli ufficiali di superficie edificata e/o da edificare, la Proposta di Regolamento per il PUA, all’art. 6, comma 3, nel definire la Superficie Utile Lorda di cui sopra, richiama, anch’esso, “quanto previsto dal Piano Regolatore Generale per il Verde pubblico, con particolare riferimento all’elaborato Rete Ecologica”; è stata ripetutamente ed in più sedi verificata , grazie all’attività di accertamento voluta negli ultimi anni dall’Istituzione Municipale, nonché alle denunce portate avanti dalle associazioni di cittadini, la condizione di abusivismo edilizio diffuso in tutto il lungomare, di violazione delle norme in materia di accessibilità alla battigia, visibilità del mare, tutela e sicurezza del lavoratore, l’inerzia dell’Amministrazione e delle forze dell’ordine nel tollerare comportamenti contrari alle previsioni di legge e regolamenti nazionali e regionali, ovvero a quanto previsto dal PUA attualmente in vigore, nonché dei rapporti concessori, non è da considerarsi condizione sufficiente a giustificare il mancato adeguamento dei concessionari alle disposizioni normative di cui sopra, gli indirizzi metodologici per la definizione del Piano di Utilizzazione degli arenili sono stati predisposti dall’Amministrazione commissariale, privando pertanto un così importante atto alla necessaria valutazione della Politica, con Sentenza del 14 Luglio 2016, inerente le cause riunite C-458/14 e C-67/15, la V Sezione  della Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittimo qualsiasi atto normativo che preveda “la procedura di rinnovo automatico” o che accordi “altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”, in quanto contrasterebbe con quanto disposto dall’art.12 della Direttiva 123/2006, c.d. Bolkestein;
E CONSIDERATO INOLTRE CHE
rispetto alla Proposta di Regolamento in questione sono presenti diversi elementi di criticità, in particolare:
a. l’assenza di qualsiasi riferimento alla necessità di abbattere gli edifici in muratura, inclusi quelli abusivi, se non accennata all’art.24 come eventualità legata unicamente alla volontà dei soggetti partecipanti alle gare per l’assegnazione delle concessioni;
b. il richiamo automatico alle previsioni del Piano Regolatore Generale, come sopra rilevato, che apre la strada, in realtà, alla possibilità di un’ulteriore edificazione dell’arenile;
c. l’assenza della volontà politica, oltre che di procedere con gli abbattimenti, anche di evitare la prosecuzione del processo di fatto di cementificazione del Litorale, sebbene durante la recente Campagna Elettorale l’attuale maggioranza avesse dichiarato più volte la propria volontà di abbattere il cd. Lungomuro;
d. il combinato disposto di cui agli artt.30 e 31, per cui all’art.30 è previsto l’obbligo nei confronti dei titolari di concessione balneare di costituirsi in “Consorzio d’Ambito”, il quale dovrà presentare il progetto di riqualificazione dell’Ambito di riferimento, e all’art.31 limita arbitrariamente a Consorzi e ATI la partecipazione alle gare per l’assegnazione delle concessioni, pone in partenza gli attuali concessionari di fatto in una posizione dominante, se non privilegiata, rispetto ad eventuali altri Consorzi;
e. l’attribuzione di un asserito “valore testimoniale” per alcuni edifici, come categoria ulteriore rispetto agli “edifici storici”, quali invarianti urbanistiche, e che appare del tutto ingiustificato, un numero consistente di concessioni balneari non presentano alcun punto di accesso sull’arenile, sia su fronte terra che su fronte mare, in aperto contrasto con l’art.13, terzo e quarto comma, del Regolamento Regionale n.19 del 12 Agosto 2016, nonché dell’art.5.1, seconda alinea dell’Ordinanza della Sindaca n.191/2017.
RILEVATO CHE
il periodo di Commissariamento ha rappresentato si un’occasione di bonifica dell’apparato amministrativo, ma al tempo stesso, visto il vuoto dell’azione Politica, ha determinato un momento di straordinario immobilismo sotto questo aspetto, in cui si è lasciata, di fatto, l’intera elaborazione, strategica e pratica, all’azione amministrativa di organi e uffici, l’ordinanza della Sindaca n.191/2017 rimanda le attività connesse alla destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio unicamente all’iniziativa e alla programmazione dei concessionari, esimendo indirettamente le Istituzioni da ogni attività di coordinamento, pianificazione ed individuazione degli scopi di tali attività, il percorso verso le spiagge libere dei cd. Cancelli, nonché di Capocotta, risulta difficoltoso durante tutto il periodo dell’anno a causa dell’assenza di un collegamento su ferro, dell’inadeguatezza dei mezzi di trasporto su gomma, specialmente nel periodo invernale, nonché della scarsità dei parcheggi in loco, risultano presenti sull’arenile alcuni immobili che è facile identificare come abitazioni, in totale e palese violazione del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, dei titoli concessori e delle norme di edificabilità sugli arenili, in occasione della precedente stagione balneare, la collocazione nei pressi delle spiagge libere di bagni chimici ha suscitato critiche da parte dell’opinione pubblica, in quanto ha svilito la presentabilità del Litorale di Roma, si è più volte verificata la violazione dei diritti in termini di accesso e utilizzo libero e  gratuito dell’arenile per i bagnanti, ad oggi, per la quasi totalità del litorale, sono presenti recinzioni continue verso il fronte mare che impediscono, anche per diversi chilometri, il libero accesso alla battigia per tutto il periodo invernale, l’erosione delle nostre coste rappresenta un pericolo, non tanto per le strutture presenti all’interno delle aree demaniali date in concessione, peraltro in buona parte abusive, quanto per l’incolumità e la sicurezza del nostro territorio e dei cittadini che lo vivono, le opere di ripascimento dell’arenile in risposta all’erosione continua a cui sono sottoposte le nostre coste non risultano supportate da alcuno studio di impatto ambientale e sull’ecosistema, nonché appaiono prive di qualsivoglia pianificazione strategica, richiedendo annualmente l’impegno di ingenti somme di denaro, la Regione Lazio aveva già proceduto all’assegnazione dei lavori per la realizzazione di n.7 pennelli per mitigare l’azione di trasporto della sabbia da parte delle correnti marine, e rimodulato successivamente il progetto in questione a seguito di rimostranze relative all’impatto ambientale che tale opera avrebbe comportato, che la Regione Lazio tutt’ora riserva nel bilancio i fondi destinati alla realizzazione dei menzionati pennelli che potrebbero essere comunque resi disponibili per il relativo finanziamento qualora si profili una soluzione alternativa, a quanto apprendiamo dalla stampa, in assenza di smentita, nonché in base a quanto si può evincere dalla Proposta di Regolamento per il Piano di Utilizzazione degli Arenili-PUA, sarebbe volontà dell’Amministrazione procedere con il definitivo abbattimento dei chioschi posti all’interno delle aree adibite a spiagge libere, senza prevederne sostituzione, concedendo così un Monopolio di fatto della somministrazione alimentare sulla spiaggia alle attività presenti all’interno degli stabilimenti balneari, e ponendo quindi in essere una maggiore agevolazione nell’accesso a tali attività nei confronti dell’utenza che può permettersi di usufruire dei servizi erogati dagli stabilimenti, a discapito degli utenti delle spiagge libere, che per acquistare il proprio pasto dovranno necessariamente allontanarsi dalla propria postazione, a quanto apprendiamo dalla stampa, in assenza di smentita, sarebbe volontà dell’Amministrazione eliminare, o comunque limitare, il servizio di noleggio lettini e ombrelloni sulle spiagge libere, concedendo così, di fatto, il Monopolio di tale offerta agli stabilimenti balneari, escludendo, quindi, gli utenti delle spiagge libere, qualora le menzionate fonti trovino riscontro in atti di natura amministrativa, ciò sarebbe del tutto inaccettabile e lesivo delle norme a garanzia dei servizi pubblici, nonché della fruibilità collettiva di un bene comune, se non un atto di subalternità nell’Istituzione pubblica alle logiche della speculazione privata, il prezzo per il pubblico del noleggio di sdraio, lettini, ombrelloni, di locazione delle cabine nonché di tutte le attività e i servizi connessi alla balneazione, risulta essere per lo più eccessivo, risulta impossibile, anche a seguito di accesso agli atti e richiesta formale nei confronti del Municipio, ottenere le planimetrie a cui si riferisce la quasi totalità degli atti da cui derivano gli attuali rapporti concessori;
STABILITO CHE
è necessario ristabilire il primato della Politica rispetto all’azione amministrativa, specialmente nell’ambito delle scelte di governo del territorio, e quindi della sua pianificazione, è necessario stabilire ed affermare un nuovo modello per la balneazione e la gestione del litorale, che deve rispondere alle esigenze della collettività e deve rappresentare un punto d’unione per l’intera città di Roma, un luogo di condivisione, socialità, espressione artistica e culturale, libero dagli abusi e dal cemento, costruito e ripensato in primo luogo insieme a chi lo vive, ossia i cittadini, secondo gli strumenti forniti dal “Regolamento del processo di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana”, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei principi di salvaguardia e recupero dell’ecosistema, nello spirito dell’art.9, comma 2, della Costituzione, il Mare di Roma deve rappresentare la porta della Capitale d’Italia e dell’Europa sul Mediterraneo, il Litorale deve costituire un riferimento centrale di strutture ricettive in grado di ospitare i tanti turisti che, nel visitare la città di Roma, intendono sostare vicino al Mare, si ritiene di fondamentale importanza che le competenze in materia di Litorale rientrino nelle prerogative dell’Amministrazione Capitolina, in un processo di maggiore integrazione e sinergia del litorale con il tessuto urbano della Città, nonché in un’ottica di sviluppo strategico della costa che costituisca investimento sociale sotto la responsabilità e a vantaggio della cittadinanza romana, l’azione di contrasto all’erosione deve individuare soluzioni definitive che possano garantire la sicurezza del territorio e l’incolumità dei cittadini, senza che ciò costituisca ulteriore ed irrimediabile danno ambientale e all’ecosistema costiero, si ritiene necessario, per la stagione balneare in entrata, trovare una soluzione alternativa ai bagni chimici per garantire i servizi igienici agli utenti delle spiagge libere, riabilitando, laddove possibile e almeno per i prossimi mesi, le strutture già esistenti sull’arenile, il processo di riqualificazione del Lungomare richiede necessariamente la demolizione di numerose opere in muratura , e che costituirebbe esempio virtuoso se l’Amministrazione, per prima, procedesse con la demolizione dell’edificio fatiscente dell’ex Ufficio Tecnico, consentendo così la realizzazione di una spiaggia libera pienamente accessibile a tutti i cittadini, organizzata per accogliere persone diversamente abili, posta al centro della città, in cui sia garantita la massima visibilità del mare.
IL CONSIGLIO IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
a sottoporre gli atti di indirizzo metodologici per la definizione del Piano di Utilizzazione degli arenili – PUA a questo Consiglio, per procedere ad una integrale revisione del suo impianto, che tenga conto, in primo luogo, delle esigenze e delle proposte dei cittadini e degli utenti degli arenili, attuali e potenziali, nel pieno rispetto dell’ambiente e considerando la necessità di tutelare l’ecosistema; a predisporre e sottoporre ad approvazione del Consiglio un atto che manifesti la volontà, in capo a questa Amministrazione, acché le competenze in materia di Litorale rientrino nella gestione diretta di Roma Capitale; a sottoporre all’attenzione del Consiglio tutti gli atti e i documenti attestanti l’esistenza di un accordo tra l’Amministrazione e i concessionari per la realizzazione di recinzioni verso il fronte mare per la stagione invernale in corso, nonché a procedere con la rimozione di ogni recinzione la cui realizzazione non sia stata precedentemente concordata, o comunque non assolva alla specifica funzione, supportata da evidenza tecnico-scientifica, di protezione dagli eventi meteo-marini; a procedere con l’abbattimento immediato dell’edificio dell’ex Ufficio Tecnico; ad istituire un Tavolo di confronto con la Regione, con la Capitaneria di Porto, con le Associazioni di cittadini, e con tutte le Autorità competenti o con cui si riterrà utile collaborare, affinché venga approfondito l’attuale stato progettuale dei c.d. pennelli, il livello di impatto ambientale dettagliato dell’erosione sulle nostre coste, al fine di procedere definitivamente alla realizzazione dell’opera, o comunque, se necessario, ad una pianificazione alternativa di misure atte a contrastare il grave danneggiamento che dall’erosione può derivare per il nostro territorio nel lungo periodo, tenendo in considerazione la necessità che dette misure non costituiscano ulteriore ed irrimediabile danno ambientale e all’ecosistema costiero; a prevedere che, nel caso in cui dovessero risultare comunque necessarie azioni di manutenzione e controllo delle opere di ripascimento e/o protezione delle spiagge, siano stabiliti gli oneri a carico dei concessionari stabiliti ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n.53/98; a verificare repentinamente il numero di metri quadrati effettivamente occupati da costruzioni nell’area interessante ciascuna concessione balneare, distinguendo la porzione occupata da edifici in muratura e quella occupata da strutture di facile rimozione; a compiere tutti gli atti che rientrino nelle facoltà dell’istituzione Municipale al fine di rinvenire le planimetrie a cui si riferiscono tutti gli atti da cui derivano gli attuali rapporti concessori; a deliberare ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione, la decadenza immediata, ineludibile e perentoria di tutte le concessioni balneari che, entro 30 giorni, non rispettino tutte le norme previste in materia di concessioni balneari e che, in particolar modo:
a. non presentino il corridoio di mt.3 previsto tra due concessioni per permettere il libero accesso alla battigia, così come previsto dall’art.2 comma 2.2.3) del Disciplinare Tecnico del PUA vigente;
b. non garantiscano la piena e totale accessibilità fino al mare, alle persone diversamente abili;
c. presentino recinzioni continue verso il fronte mare diverse da quelle finalizzate alla protezione dagli eventi meteo-marini, o che, comunque non siano state espressamente concordate con l’Amministrazione;
d. non rispettino la quota minima di visuale del mare, fissata al 50% dall’art.12 I co. del Regolamento Regionale n.19 del 12 Agosto 2016;
e. presentino una porzione di arenile occupata da strutture fisse, ovvero di facile rimozione, superiore a quella espressamente prevista dal titolo concessorio;
f. presentino recinzioni in muratura, laddove diversamente previsto dal PUA in vigore;
g. presentino strutture fisiche (cancelli, muri, recinzioni, …) che non consentano il libero accesso alla battigia almeno in un punto della lunghezza lineare, fronte terra e fronte mare, della concessione, secondo quanto previsto dall’art.13 III co. del Regolamento Regionale n.19 del 12 Agosto 2016;
h. comunque non abbiano predisposto, se previsto, varco di accesso al mare;
i. non abbiano subito processo di adeguamento al PUA vigente, come previsto da numerosi atti concessori;
j. occupino con proprie strutture, più rimovibili, porzioni di arenile non rientranti nell’atto concessorio; richiedere che il Sindaco di Roma Capitale ordini, per motivi di pubblico interesse, che i titolari di concessione balneare in caso di decadenza del proprio titolo concessorio, in virtù di quanto sopra stabilito, continuino comunque a garantire i servizi annessi alla balneazione per la stagione balneare estiva 2018, nelle more dell’espletamento delle procedure di messa a bando delle nuove concessioni; a procedere, con effetto immediato, e nelle more dell’espletamento dell’iter di approvazione del nuovo PUA, all’elaborazione e pubblicazione dei bandi per la riassegnazione di tutte le concessioni balneari, in diretta attuazione dell’art.12 della Direttiva Europea 123/2006, c.d. Bolkestein, quale fonte di diritto prevalente rispetto alla normativa nazionale, disapplicando quindi la proroga di tutti i rapporti concessori in essere prevista dal D.L. Enti Locali del 2016 (in quanto apertamente in contrasto con la menzionata Direttiva), affinché i nuovi concessionari possano garantire i servizi e svolgere le attività previste a partire dal termine della stagione balneare estiva 2018; la durata di tali concessioni dovrà essere limitata al periodo strettamente necessario per la predisposizione e approvazione del nuovo PUA, nonché delle necessarie correzioni alla Pianificazione Urbanistica; ad adoperarsi perché il Sindaco ordini entro 15 giorni che, ad effetto immediato, ai titolari delle concessioni balneari che presentino all’interno dell’area compresa nella concessione strutture abusive non risultanti dalle planimetrie fornite dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Roma contestualmente al rilascio della concessione o comunque eccedenti rispetto alla quota di metri quadrati edificabili prevista dall’autorizzazione concessoria, procedano a proprie spese, entro 60 giorni, all’abbattimento immediato delle strutture di cui sopra e al relativo smaltimento secondo le norme ambientali, senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione pubblica; a procedere in via immediata, avvalendosi dell’esercizio della Forza Pubblica, all’abbattimento di tutte le strutture irregolarmente costruite sull’arenile di cui al capoverso precedente che risultino ancora esistenti allo scadere dei 60 giorni sopra stabiliti come termine per il loro abbattimento da parte dei titolari delle concessioni, nonché al relativo smaltimento, addebitando per intero i relativi costi ai rispettivi concessionari; a dare immediata attuazione alle D.D. n.654 e 655 dell’8 Aprile 2015, aventi ad oggetto l’apertura varchi di accesso al mare, nonché ad ogni atto amministrativo avente analogo contenuto; a procedere, con effetto immediato, alla verifica dello stato delle strutture attualmente presenti sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi (in particolar modo chioschi e bagni), nonché alla relativa messa in sicurezza, facendo tutto quanto in potere di questa Amministrazione per assicurarne la piena agibilità in vista della prossima stagione balneare; a procedere, con effetto immediato, e nelle more dell’espletamento dell’ iter di approvazione del nuovo PUA, con i bandi per l’assegnazione per la stagione balneare estiva 2018 dei servizi da svolgersi sulle spiagge libere e libere con servizi, quali:
a. la pulizia dell’arenile;
b. la pulizia dei servizi igienici;
c. la somministrazione di cibo e bevande all’interno dei chioschi;
d. il noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni,
ad impegnarsi affinché il Sindaco di Roma Capitale predisponga e ordini l’abbassamento dei prezzi di noleggio di sdraio, lettini, ombrelloni, di locazione delle cabine, nonché di tutte le attività e i servizi connessi alla balneazione, da svolgersi all’interno degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere e delle spiagge libere con servizi; a concordare con l’Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale un potenziamento del trasporto pubblico su gomma,  rispetto a quello già esistente, per il collegamento della città con le spiagge libere dei cd. Cancelli e di Capocotta.
I Consiglieri Municipali
Athos De Luca
Margherita Welyam Mosaad Ghebryal
Francesco De Donno

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